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Vietati i “totem” nei locali pubblici
È stata rapida la risposta del ministero delle finanze all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Alberto Fluvi del Partito Demoratico. Fulvi aveva infatti chiesto chiarimenti sul Texas Hold’em, che a quanto pare sarebbe apparso su molti degli apparecchi di gioco installati nei bar o nei pubblici esercizi, chiamati appunto “totem”.
Per quanto il regolamento non sia ancora definitvo e debba attendere una specifics decisone da parte dell’AAMS, sembra che Ma la strada segnata dal ministero non sia affatto rassicurante per il gioco del poker nemmeno nell’ottica delle videolotterie: nei locali pubblici, infatti, non può essere raccolto nessun gioco a distanza regolamentato dallo Stato.
Ecco le esatte parole del ministero: “L’unica disposizione che detta una disciplina in materia di «Totem» è quella di cui all’articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) – si legge nella risposta scritta del question time richiesto da Fluvi del Pd – tale norma, infatti, stabilisce che Aams con propri provvedimenti definisca «la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali delle sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse“.
In pratica la regolamentazione per quanto riguarda i “totem” esiste solo nell’ambito delle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all’interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco.