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il 22 Mag 2018

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Senza concessione niente tornei di poker sportivo: la sentenza del Consiglio di Stato rivoluziona il poker live?

Senza concessione niente tornei di poker sportivo: la sentenza del Consiglio di Stato rivoluziona il poker live?

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Una sentenza che potrebbe cambiare pesantemente la consuetudine venuta a instaurarsi per quanto concerne i tornei di poker live.

Finora infatti in sede giudiziaria l’ assenza del dispositivo per il rilascio delle Concessioni era vista come una chiara mancanza dello Stato nei confronti della domanda sociale di poker dal vivo, e quindi la situazione di vuoto normativo rendeva se non proprio lecito quantomeno tollerato organizzare tornei di poker sportivo a determinate condizioni (no re-entry, buy-in contenuti eccetra) in posti diversi dalle quattro Case da Gioco italiane.

La settimana scorsa, come apprendiamo da GiocoNews che ha anche pubblicato la sentenza, il Consiglio di Stato si è invece pronunciato in un modo che potrebbe rivoluzionare lo status quo e dare un giro di vite ai tornei di poker sportivo organizzati dai Circoli.

Ma vediamo di capire meglio come sono andate le cose.

 

Il caso

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi a seguito del ricorso del Ministero dell’Interno contro la sentenza di primo grado del Tar Puglia, che aveva dato ragione alla Società Cooperativa ‘Panna e Cioccolato srl’.

Il 31 agosto 2010 la società aveva presentato alla Questura di Taranto una richiesta di nulla-osta per l’organizzazione di tornei di ‘Texas Hold’Em Sportivo’. L’istanza venne rigettata con la seguente motivazione:

“Nelle more del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), lo svolgimento di tornei di poker sportivo texas hold’em non a distanza è da considerarsi attività illegale. I tornei di cui trattasi, al momento, possono essere organizzati solo nelle case da gioco autorizzate dalla legislazione italiana e sui siti on-line previa concessione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Nel 2011, a seguito del ricorso della Società Cooperativa, il Tar Puglia ha annullato la nota della Questura sostenendo che “la persistente mancata adozione del predetto regolamento interministeriale non deve penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti quali quelli di specie, sicché, in presenza di una lacuna regolamentare non colmata, sarebbe possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla associazione ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato, sez. II, nel parere n. 3237 del 22 ottobre 2008, con riferimento alle modalità di gioco da “torneo” e, in particolare, alla iscrizione limitata ad un certo importo (€ 30,00), al divieto di ogni possibilità di rientro (c.d. re-buy in) e alla previsione di premi non in denaro, oltre alla impossibilità di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località”.

Ma il Ministero dell’Interno ha poi impugnato questa sentenza portandola al secondo grado di giudizio per difendere la legittimità del diniego della Questura di Taranto. Due i motivi addotti:

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  1. La serie di condizioni – in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” – dettate dal parere del Consiglio di Stato (reso in risposta a un quesito formulato dal Ministero dell’interno), non sono state trasfuse in un testo normativo e, quindi, il suddetto parere difetterebbe di precettività nei confronti dell’amministrazione.
  2. Il comma 28 del citato art. 24 della l. n. 89/2009 dispone che “…l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”; da tale previsione discenderebbe, quindi, che, in mancanza di concessione statale, i privati non potrebbero organizzare ed esercitare il poker sportivo con modalità che prevedano il pagamento di una posta d’ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, a tali condizioni e per ragionevoli esigenze di tutela dell’ordine pubblico, a riserva statale.

In pratica il Ministero ha ribaltato la prospettiva da cui finora si era visto il vuoto normativo su poker live: non più una situazione di difetto da parte dello Stato  che rendeva lecito il rispondere alla domanda sociale di poker, ma una condizione che di fatto blocca tutto il poker live aldifuori delle Case da Gioco, almeno finchè il famoso dispositivo non verrà pubblicato.

 

La sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno: “Il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e che esso meriti accoglimento. Ed invero, occorre muovere dalla considerazione che l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità, tra i quali può rientrare il poker sportivo, sono riservati allo Stato ai sensi degli artt. 1 del d.lgs. n. 496/1948, 1 del d.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 del d.l. n. 138/2002; lo Stato può esercitare tale riserva
direttamente oppure tramite concessionari.”

In pratica il Secondo Grado di giudizio ha stabilito che l’esercizio dei tornei di poker debba avvenire in una prestabilita cornice regolamentata che determini le modalità di svolgimento del torneo, l’importo massimo della quota di partecipazione, le modalità che devono escludere fini di lucro e ulteriori partecipazioni ai tornei, l’impossibilità per gli organizzatori di organizzare più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

Tutte condizioni che attualmente non sono previste da una precisa Legge, ma solamente da sentenze di Tribunali tra cui una proprio del Consiglio di Stato del 2009.

Per questo il Consiglio di Stato ha etichettato come “del tutto eccentrica e in contrasto con il fondamentale principio di legalità” il pronunciamento del Tar Puglia, “secondo cui la lacuna normativa – in ragione della soddisfazione delle aspettative delle imprese – potrebbe essere colmata attraverso l’applicazione dei criteri stabiliti nel succitato parere di questo Consiglio[…]”

Questo perchè “il Legislatore ha ribadito, in epoca successiva (alla pronuncia impugnata), l’intenzione di consentire lo svolgimento di tornei non a distanza di poker soltanto a seguito dell’adozione di un quadro regolamentare”.

In pratica secondo questa interpretazione, in assenza del dispositivo che regolamenti il poker live, i tornei dal vivo possono essere organizzati solamente nelle quattro Case da Gioco che sorgono sul territorio italiano.

Staremo a vedere se il caso giudiziario innescato nel 2010 arriverà al terzo grado di giudizio: qualora la Cassazione dovesse confermare questa sentenza del Consiglio di Stato, l’attività live di tutta la penisola potrebbe conoscere un inatteso blocco.

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