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il 20 Apr 2013

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Il Lucky Club di Gallarate riapre! E con la sentenza tornano a sperare i circoli di poker sportivo!

Il Lucky Club di Gallarate riapre! E con la sentenza tornano a sperare i circoli di poker sportivo!

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E’ arrivata una clamorosa svolta nell’ambito dell’ormai eterna lotta tra i circoli di poker live e i tribunali: oggi 19 aprile il Tribunale del riesame di Varese ha emesso un’ordinanza (RGMCR N. 16/2013) che di fatto rivoluziona la situazione e apre alcune speranze per i giocatori amanti del poker live, e ovviamente per i circoli (almeno quelli “sportivi”) che organizzano gli eventi.

Tutto questo perchè proprio con la sentenza in oggetto sono stati dissequestrati i locali del circolo “Lucky Club” di Gallarate (VA), chiuso l’11 marzo dalle forze dell’ordine mentre si stava svolgendo un torneo da 15€ + 5€ con 19 partecipanti, e con la possibilità di rebuy a 15€ con l’accusa che “il reato era provato dalla pratica del rebuy e dal pagamento di premi in denaro“.

La sentenza di oggi scagiona il circolo ma soprattutto offre degli spunti interessantissimi sulle motivazioni (tra cui l’importanza di avere una associazione che effettui pratiche “sportive”), che addirittura non “demonizzano” più neanche la pratica del rebuy in alcuni casi, che ci vengono spiegate dall’avvocato Max Rosa, che si è occupato della causa.

Questa pronuncia è notevole per i seguenti motivi:

1) Rilevanza della dimensione sportiva del gioco, in relazione all’affiliazione CONI

La sentenza ha deciso che :“I tornei di giochi a carte non a distanza, gestiti da società affiliate al CONI, come il circolo ricreativo in parola, non integrano la fattispecie di reato quando l’esito della vittoria finale è remunerato con un punteggio valevole la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivo e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che conseguono con l’incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale”.

2) Il fine di lucro e l’aleatorietà del gioco, non sono provati dalla mera previsione del rebuy e dei premi in denaro, ma è necessario compiere una valutazione ben più approfondita, che analizzi la frequenza con cui si organizzavano i tornei, il numero degli associati, l’entità della posta, la durata delle partite, le modalità di formazione delle classifiche, l’inserimento dei giocatori nelle graduatorie nazionali etc.

La parte relativa al rebuy è particolarmente significativa. La sentenza ha deciso che:

L’ambito di liceità viene superato solo laddove il fine di lucro possa essere configurato sulla base di un’attenta valutazione dell’entità della posta, della durata delle partite, della possibile ripetizione di queste e del tipo di premi erogabili, profili neppure esplorati nel provvedimento di sequestro e che invero ha preferito appuntare ogni attenzione sulla previsione del cd “rebuy”, regola di gioco a cui non si può riconoscere una significativa incidenza sintomatica utile di per sé a delineare quell’intento speculativo che, invece, il GIP vorrebbe riconoscere come sotteso alla competizione in concreto organizzata.

Erra infatti l’a.g. di primo grado laddove asserisce che la semplice previsione della possibilità di rientrare al tavolo da gioco nonostante l’esaurimento delle fiches mediante il pagamento di una quota di iscrizione supplementare conferirebbe alla struttura del torneo, in uno con l’erogazione di premi in denaro, uno spiccato connotato lucrativo incrementando di fatto il valore del montepremi, in quanto una tale conclusione, oltre ad essere fondata su di un’evidente apoditticità, non si attaglia alle concrete modalità di espressione del gioco nel caso di specie, omettendo di considerare il valore assai modesto del contributo richiesto agli associati, che era determinato in soli € 15,00, e il numero assai modesto dei partecipanti alla competizione (19 compresi i dealers), circostanze tutte sufficienti per escludere l’introduzione nella competizione di elementi tipici dell’aleatorietà e della speculazione per non essere il giocatore esposto al rischio di perdite imprevedibili ovvero alla formazione di montepremi del valore consistente.

Peraltro, l’intento meramente ludico della previsione della regola del rebuy appare corroborato dallo stesso resoconto offerto agli inquirenti da alcuni dei partecipanti alla competizione dilettantistica che hanno riferito come l’associazione fosse solita consegnare fiches gratuite alle “signore” presenti allo scopo di favorire la loro permanenza nel corso della serata, emergenza che chiaramente non collima con la finalità lucrativa altrimenti ravvisata dalla pubblica accusa.

Anche sui premi in denaro passa il principio della liceità della posta di modico valore: Nelle motivazioni leggiamo che:

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Quanto all’entità dei premi in denaro riconosciuti ai partecipanti … in quella sera il premio erogato in denaro era particolarmente risibile (96,00 € per il primo, 60,00 per il secondo e 40,00 per il terzo), cifre che per il loro valore assai contenuto non appaiono certo configurare un’ipotesi per sua natura incompatibile con i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce la legittimità di circoscritte elargizioni in denaro a fronte di un rischio preventivato e non eccessivo.

***

Ne consegue, pertanto, che alla stregua delle risultanze probatorie delineate, l’ipotesi accusatoria non può essere ricondotta ad una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, essendo rimasti del tutto inesplorati temi fondamentali ed imprescindibili quali la frequenza con cui si organizzavano i tornei, il numero degli associati, la durata delle partite, le modalità di formazione delle classifiche, l’inserimento dei giocatori nelle graduatorie nazionali (si rammenta che l’associazione aderisce all’ACSI, associazione sportiva riconosciuta dal CONI)

Ecco il commento sulla sentenza dell’avvocato Max Rosa

Sono molto soddisfatto, si tratta di un grande successo processuale e di una decisione francamente rivoluzionaria nel panorama nazionale della giurisprudenza di merito. Lo sforzo difensivo compiuto è stato notevole ma non mi aspettavo una pronuncia così piena: il Tribunale ha pienamente accolto una linea difensiva incentrata sulla dimensione prettamente sportivo dilettantistica dell’associazione, in contrapposizione a quella “speculativa”, superando in tal modo la pregiudiziale rappresentata dal presunto rebuy e dal premio erogato in denaro.

In tutta onestà, non so se tale rivoluzionaria decisione possa avere un seguito, ma posso affermare che si tratta di una pronuncia davvero molto interessante, in quanto i principi che ne derivano conducono alla legittimazione del “vero poker sportivo”, ovvero quello che dovrebbe sempre appartenere ad un ambito associativo.

Mi auguro che tale decisione possa costituire ispirazione per le istituzioni chiamate a regolamentare il settore, e per gli stessi operatori.

Ecco infine le parole di Domenico “Dodo” Marchesciano, presidente dimissionario del Lucky Club:

Sono molto felice soprattutto perché la sentenza rispecchia appieno lo spirito del circolo, l’animo che ha sempre caratterizzato il Lucky Club, che non è certo lo scopo di lucro, ma l’aggregazione in un luogo amichevole e la ricerca di talenti nel poker dal vivo.

Il Lucky Club non ha mai avuto l’obiettivo di fare il garantito più alto per guadagnare di più – tanto che non abbiamo mai fatto tornei con montepremi garantito – ma soltanto di far divertire e star bene i nostri giocatori.

I giocatori stessi non campano certo di poker nei circoli: il gioco al Lucky era un allenamento, un modo per aumentare la propria bravura in vista poi di frequentare eventi più importanti nei Casinò, dove davvero c’è la possibilità di guadagnare per un giocatore abile.

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