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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Poker One
Il Consiglio Di Stato ha accolto il ricorso presentato da Poker One (Associazione di Campobasso di Poker Sportivo) per l’annullamento dell’ordinanza del TAR MOLISE poichè il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto di motivazione, specie in considerazione del fatto che l’impegno dell’appellante di limitare la quota di iscrizione ad euro 50,00 (senza alcuna possibilità di poter rientrare nel gioco con altro denaro) rende il torneo oggetto del presente giudizio del tutto analogo ad altri tornei che sono invece stati autorizzati da altre Questure.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
composto dai Signori:
Pres. Giovanni Ruoppolo
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Domenico Cafini
Cons. Roberto Giovagnoli Est.
Cons. Manfredo Atzeni
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2008 .
Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da: ASS. SPORT. DIL. “POKER ONE”
presso
SEGRETERIA SEZIONALE CDS
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI CAMPOBASSO,
non costituitisi;
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR MOLISE – CAMPOBASSO n. 128/2008 , resa tra le parti, concernente DIFFIDA APPROVAZIONE NUOVA TABELLA GIOCHI PROIBITI ;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Di Pardo e l’Avv.to dello Stato Giannuzzi;
Ritenuto che il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto di motivazione, specie in considerazione del fatto che l’impegno dell’appellante di limitare la quota di iscrizione ad euro 50,00 (senza alcuna possibilità di poter rientrare nel gioco con altro denaro) rende il torneo oggetto del presente giudizio del tutto analogo ad altri tornei che sono invece stati autorizzati da altre Questure (nota della Questura di Bari del 16 maggio 2007);
Ritenuto, pertanto, che, in assenza di una determinazione di carattere generale da parte del Ministero, tale disparità di trattamento, non sorretta da adeguata motivazione, evidenzia la sussistenza del fumus boni iuris;Ritenuto sussistente anche il periculum, in considerazione dell’imminenza dell’inizio del torneo;
P.Q.M.
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 5637/2008 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 21 Ottobre 2008