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il 24 Ott 2008

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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Poker One

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Il Consiglio Di Stato ha accolto il ricorso presentato da Poker One (Associazione di Campobasso di Poker Sportivo) per l’annullamento dell’ordinanza del TAR MOLISE poichè il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto di motivazione, specie in considerazione del fatto che l’impegno dell’appellante di limitare la quota di iscrizione ad euro 50,00 (senza alcuna possibilità di poter rientrare nel gioco con altro denaro) rende il torneo oggetto del presente giudizio del tutto analogo ad altri tornei che sono invece stati autorizzati da altre Questure.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

composto dai Signori:

Pres. Giovanni Ruoppolo

Cons. Paolo Buonvino

Cons. Domenico Cafini

Cons. Roberto Giovagnoli Est.

Cons. Manfredo Atzeni

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2008 .

Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’appello proposto da: ASS. SPORT. DIL. “POKER ONE”

presso

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SEGRETERIA SEZIONALE CDS

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI CAMPOBASSO,

non costituitisi;

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR MOLISE – CAMPOBASSO n. 128/2008 , resa tra le parti, concernente DIFFIDA APPROVAZIONE NUOVA TABELLA GIOCHI PROIBITI ;

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Di Pardo e l’Avv.to dello Stato Giannuzzi;

Ritenuto che il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto di motivazione, specie in considerazione del fatto che l’impegno dell’appellante di limitare la quota di iscrizione ad euro 50,00 (senza alcuna possibilità di poter rientrare nel gioco con altro denaro) rende il torneo oggetto del presente giudizio del tutto analogo ad altri tornei che sono invece stati autorizzati da altre Questure (nota della Questura di Bari del 16 maggio 2007);

Ritenuto, pertanto, che, in assenza di una determinazione di carattere generale da parte del Ministero, tale disparità di trattamento, non sorretta da adeguata motivazione, evidenzia la sussistenza del fumus boni iuris;Ritenuto sussistente anche il periculum, in considerazione dell’imminenza dell’inizio del torneo;

P.Q.M.

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 5637/2008 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 21 Ottobre 2008

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