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Chi ti risarcisce se non riesci a fare cashout?
Per fortuna sono le classiche eccezioni che confermano la regola, situazioni sgradevoli che capitano una volta ogni morte di Papa a una percentuale trascurabile di giocatori di poker online, ma che in un mondo perfetto non dovrebbero mai accadere.
Parliamo di quando si vogliono prelevare i propri fondi depositati su una poker room e dopo giorni e settimane di attesa l’operazione sembra impossibile da eseguire.
Ebbene, se (vostro malgrado) non doveste riuscire a riscuotere il denaro depositato su un conto gioco, almeno d’ora in poi non dovrete inerpicarvi in lunghe trafile caratterizzate da scaricabarili, se non in vere e proprie battaglie legali.
Una sentenza della Corte di Cassazione ha infatti individuato in modo univoco chi è il soggetto tenuto a risarcire i giocatori che non riescono a prelevare i propri fondi.
Per la Terza Sezione Civile della Corte, se vi capita la sfiga di non riuscire a prelevare, deve essere l’Agenzia Dogane e Monopoli a farvi riavere i soldi depositati che non potete cashouttare.
Il pronunciamento arrivato in terzo grado di giudizio crea un precedente giurisprudenziale molto forte: la Corte Suprema è stata interpellata proprio da ADM per un caso in cui i giudici del primo e del secondo grado di giudizio avevano condannato l’Agenzia a risarcire un giocatore che non riusciva a riscuotere gli oltre 13 mila euro depositati presso un concessionario.
Come battuto da Agimeg, la Cassazione ha confermato le valutazioni già espresse dai giudici di merito, ovvero che “la concessione-contratto disciplinante l’affidamento del servizio pubblico prevedeva l’esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte del concedente”.
In parole povere ADM nel momento in cui rilascia le concessioni diventa Garante nei confronti dell’utente.
“L’esercizio del potere di vigilanza e di controllo reca con sé, nell’ambito della concessione di pubblico servizio, l’esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ai sensi dell’art. 2049” ovvero per i danni cagionati – in questo caso – dal concessionario”.
La Cassazione ha concluso che “l’inserimento del concessionario dell’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo”.