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Approvato il decreto dignità con il divieto totale di pubblicità sul gioco
Dopo il rinvio di settimana scorsa il Consiglio dei Ministri ha approvato un paio di ore fa il cosiddetto “decreto dignità”, che contiene il discusso divieto totale di pubblicità per giochi e scommesse.
L’approvazione del Decreto è stata comunicata prima su Facebook dal Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio (immagine in alto, un frame del video), e poi con una nota stampa sul sito del Governo Italiano.
Nel comunicato ufficiale però i dettagli della “misura anti-ludopatia” sono stati riportati in modo sbrigativo.
“Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Il provvedimento mira, in particolare:
[…]
- a contrastare il grave fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;“
[…]”
Due sono le principali novità introdotte rispetto alla bozza di settimana scorsa, che vietava “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”.
La prima riguarda “le lotterie nazionali a estrazione differita”, che potranno continuare a essere pubblicizzate.
L’altra è una deroga ai contratti pubblicitari già in essere, che potranno essere portati a compimento con la vecchia normativa fino al 30 giugno 2019.
Per il resto l’impianto originario sembra confermato col divieto totale di pubblicizzazione per giochi a denaro: le infrazioni prevedono una sanzione minima di 50.000€.
Ecco il testo dell’articolo del Decreto Dignità relativo al divieto di pubblicità per giochi e scommesse.
Divieto di pubblicità giochi e scommesse (articolo 8 decreto dignità)
Titolo III
Misure per il contrasto alla ludopatia
Articolo 8
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla
ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, de decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, e dall’articolo 1, commi da 637 a 640 della 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità,
anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata
e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le
trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in
genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si
applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o
servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le
citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o
prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto
di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione,
evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della
sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un
importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al
presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi
quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016).
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla
medesima data.